Art. 59.

      1. L'ufficiale giudiziario dirigente, nei primi venti giorni di ogni mese, presenta al

 

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capo dell'ufficio giudiziario lo stato relativo dei diritti computabili ai fini del minimo garantito, percepiti nel mese precedente, e il verbale di riparto, richiedendo la liquidazione delle indennità integrative, se dovute.
      2. Il capo dell'ufficio giudiziario, controllata l'esatta corrispondenza dei dati segnati nello stato di cui al comma 1 con quelli risultanti dai registri e accertata la regolare tenuta dei medesimi, appone sui registri, immediatamente dopo l'ultima annotazione del mese precedente, la firma, il sigillo dell'ufficio, nonché il visto di conformità sullo stato. Entro cinque giorni dalla presentazione dello stato e dell'eventuale verbale di riparto, di cui al comma 1, il capo dell'ufficio procede, in base ai dati accertati e alle risultanze dello stato matricolare, alla liquidazione dell'indennità integrativa eventualmente dovuta a ciascuno, tenuto conto delle eccedenze verificatesi nei mesi precedenti, e ordina il pagamento della suddetta indennità. Copia dell'ordinativo di pagamento deve essere conservata in cancelleria.
      3. I dati risultanti dallo stato sono, a cura del cancelliere, trascritti in un registro riassuntivo dei proventi degli ufficiali giudiziari, conforme al modello prescritto dal Ministero della giustizia.
      4. In caso di trasferimento o di applicazione, l'indennità è liquidata per l'intero mese dal capo dell'ufficio giudiziario ove l'ufficiale giudiziario è stato trasferito o applicato, previa richiesta dei dati occorrenti ai fini della liquidazione all'ufficio dal quale l'ufficiale giudiziario proviene.
      5. Quando l'indennità è concessa, deve essere recuperata sulle eventuali eccedenze dei mesi successivi, in guisa che sia corrisposta solo nel caso che in un intero anno solare l'ufficiale giudiziario non abbia raggiunto l'importo minimo garantito dai proventi, e non oltre le misure del minimo stesso. Nel caso che l'indennità corrisposta nell'anno solare ecceda il minimo garantito, tale differenza deve essere rimborsata all'erario anche mediante trattenuta da operare nell'anno successivo.
 

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